NORMATIVA SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI AZIENDALI
SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO AZIENDALE
Gli spogliatoi aziendali con i loro scaffali in metallo non sono solo lo spazio aziendale in cui si depositano le proprie cose, ma costituiscono una parte importante della giornata lavorativa.
Tutto quì inizia e tutto qui finisce.
E' proporio una normativa che impone ai datori di lavoro di predisporre degli appositi locali in cui i dipendenti possano cambiarsi e indossare gli indumenti da lavoro specifici per la propria attività.
Negli spogliatoi devono essere presenti degli appositi armadietti con chiave personale (metallici o in HPL) in modo tale che ciascun lavoratore possa chiudere a chiave i propri indumenti personali durante le ore lavorative.
La noramtiva prevede, inoltre che : "nel caso in cui i suddetti lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”.
Esistono 2 soluzioni:
- adibire 2 aramdietti per ogni lavoratore
- adottare la soluzione degli armadietti "sporco-pulito" dunque un unico armadio ma con 2 divisori, che permettono di tenere separati gli indumenti sporchi da quelli puliti.
Cosa dispone il testo unico sulla salute e sicurezza dil lavoro: D.lgs. n. 81 del 2008
ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni* turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1, ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto per poter riporre i propri indumenti.