TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
Il Decreto Legislativo n.81 del 2008 pone in capo al datore di lavoro determinati obblighi tra questi quello di dotare l’azienda di attrezzature di primo soccorso al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 45. Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Entrato in vigore il 3-8-2004.
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 2003 noto come Testo unico sul pronto soccorso prevede gli adempimenti obbligatori per le aziende, suddividendole in tre macrogruppi, tale suddivisione è effettuata in base al numero dei dipendenti occupati e ai fattori di rischio e all’attività svolta.
Art. 1. Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
GRUPPO A |
Aziende o unità produttive con attività industriali,soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del d.lgs. n. 334/1999 |
Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. n. 230/1995 | |
Aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. n. 624/1996 | |
Lavori in sotterraneo di cui al DPR n. 320/1956 | |
Aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni | |
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno | |
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato nel comparto dell'agricoltura | |
GRUPPO B | Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A |
GRUPPO C | Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A |
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.